E’
stato pubblicato in questi giorni (21 maggio 2005) lo schema di decreto
legislativo concernete il diritto dovere all’istruzione e
alla formazione. Si tratta di uno de decreti previsti dalla legge
delega di riforma della scuola n. 53/2003.
Non
è scopo di questa nota entrare nel dibattito sul decreto
stesso (che prima di diventare operante deve passare al vaglio della
conferenza stato regioni e delle commissioni istruzione e cultura delle
Camere) quanto piuttosto segnalare un elemento molto importante che
riguarda gli studenti stranieri.
Il
nodo della frequenza degli alunni stranieri è sempre stato
uno dei problemi a cui la scuola ha dedicato sin dal lontano 1989 la
massima attenzione (si veda al riguardo la circolare 301/89).
Successivamente
prima il testo unico sulla scuola (1994, articoli 115
e 116)) poi la legge
40 del1998 (art. 36) e il testo unico
sull’immigrazione (articoli 31 e 38 Decreto
Legislativo 286/98
richiamano l’impegno italiano a garantire a
tutti i minori stranieri il diritto all’istruzione
così come richiesto dall’art. 28 della Convenzione
ONU sui diritti dell’infanzia.
Ora
l’articolo 1 della bozza di decreto
sul diritto dovere all’istruzione ed alla formazione
chiarisce che la Repubblica “assicura a tutti il
diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o,
comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo
anno di età. Tale diritto si realizza nel primo ciclo del
sistema dell'istruzione, che comprende la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado, e nel secondo ciclo che comprende il sistema
dei licei e il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale, nonché nel sistema
dell'apprendistato” (comma 3)
Il
diritto dovere (cui corrisponde l’obbligo di formazione ed
istruzione) diventa quindi di 12 anni e si conclude con il diciottesimo
anno di età. E questo diritto-dovere riguarda tutti. Il
comma 5 della bozza di decreto scrive infatti: “La fruizione
dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente
decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'art. 38 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti
nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere
sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma della
Costituzione”.
Si tratta di una
chiarificazione importante. Si tratta ora di capire come dare effettivo
seguito a questa indicazione. Ed in particolare si tratterà
di lavorare con attenzione a livello di orientamento scolastico al fine
di favorire una scelta ampia e consapevole negli studenti a livello di
iscrizione alla scuola superiore (licei e formazione professionale)
evitando il ripetersi di una situazione, già segnalata anche
in questa rubrica, che vede gli alunni stranieri indirizzarsi
soprattutto verso percorsi scolastici legati alla sola formazione
professionale.