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Studenti stranieri e diritto dovere all’istruzione e alla formazione 

Nota in margine alla bozza di decreto del 21 maggio 2004


E’ stato pubblicato in questi giorni (21 maggio 2005) lo schema di decreto legislativo concernete il diritto dovere all’istruzione e alla formazione. Si tratta di uno de decreti previsti dalla legge delega di riforma della scuola n. 53/2003.

Non è scopo di questa nota entrare nel dibattito sul decreto stesso (che prima di diventare operante deve passare al vaglio della conferenza stato regioni e delle commissioni istruzione e cultura delle Camere) quanto piuttosto segnalare un elemento molto importante che riguarda gli studenti stranieri.

 

Il nodo della frequenza degli alunni stranieri è sempre stato uno dei problemi a cui la scuola ha dedicato sin dal lontano 1989 la massima attenzione (si veda al riguardo la circolare 301/89).

Successivamente prima il testo unico sulla scuola (1994, articoli 115 e 116)) poi la legge 40 del1998 (art. 36) e il testo unico sull’immigrazione (articoli 31 e 38 Decreto Legislativo 286/98 richiamano l’impegno italiano a garantire a tutti i minori stranieri il diritto all’istruzione così come richiesto dall’art. 28 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.

 

Ora l’articolo 1 della bozza di decreto sul diritto dovere all’istruzione ed alla formazione  chiarisce che la Repubblica  “assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nel primo ciclo del sistema dell'istruzione, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e nel secondo ciclo che comprende il sistema dei licei e il sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonché nel sistema dell'apprendistato” (comma 3)

 

Il diritto dovere (cui corrisponde l’obbligo di formazione ed istruzione) diventa quindi di 12 anni e si conclude con il diciottesimo anno di età. E questo diritto-dovere riguarda tutti. Il comma 5 della bozza di decreto scrive infatti: “La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma della Costituzione”.

 

Si tratta di una chiarificazione importante. Si tratta ora di capire come dare effettivo seguito a questa indicazione. Ed in particolare si tratterà di lavorare con attenzione a livello di orientamento scolastico al fine di favorire una scelta ampia e consapevole negli studenti a livello di iscrizione alla scuola superiore (licei e formazione professionale) evitando il ripetersi di una situazione, già segnalata anche in questa rubrica, che vede gli alunni stranieri indirizzarsi soprattutto verso percorsi scolastici legati alla sola formazione professionale.