Carta di soggiorno
per cittadini stranieri Dall’8
gennaio 2007, la carta di soggiorno per cittadini stranieri
è stata sostituita dal permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo. Questo
tipo permesso di soggiorno è a tempo indeterminato
e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di
soggiorno da almeno 5 anni. La domanda va presentata presso gli uffici postali oppure, senza
utilizzare il kit, ci si può recare presso i Comuni che offrono questo servizio
o presso i Patronati. Alla
domanda è necessario allegare: - copia
della dichiarazione dei redditi;
- 4 fotografie
formato tessera, identiche e recenti;
- copia del
passaporto o documento equipollente, in corso di validità;
- un reddito non inferiore all’importo annuo
dell’assegno sociale;
- un alloggio
idoneo;
- non essere pericolosi per
l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.
La
richiesta può essere presentata anche per il coniuge, i
figli minori e, se a carico, per i figli maggiorenni e per i propri
genitori. In questo caso, ai familiari
verrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi
di famiglia. Per
ottenere il permesso CE anche per i familiari, oltre ai documenti
elencati sopra, è necessario: - avere
un reddito sufficiente alla composizione del nucleo familiare. Nel caso
di due o più figli, di età inferiore ai 14 anni,
il reddito minimo deve essere pari al doppio dell’importo
annuo dell’assegno sociale;
- avere la
certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare. La
documentazione proveniente dall’estero dovrà
essere tradotta, legalizzata e validata
dall’autorità consolare nel Paese di appartenenza
o di stabile residenza dello straniero.
Con
il permesso di soggiorno CE è
possibile:
- entrare in Italia senza visto;
- svolgere
attività lavorativa;
- usufruire dei
servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione;
- partecipare alla vita pubblica locale.
Lo
straniero titolare di un permesso di soggiorno CE, rilasciato da altro
Stato membro, può rimanere in Italia oltre i 3 mesi, per:
- esercitare
un’attività economica come
lavoratore regolare;
- frequentare corsi di
studio o di formazione professionale;
- soggiornare,
dimostrando di avere sufficienti mezzi di sostentamento (reddito
superiore al doppio dell’importo minimo previsto per
l’esenzione della spesa sanitaria) e stipulando
un’assicurazione sanitaria per l’intero periodo del
soggiorno.
Divieti
e revoche Non
è possibile richiedere il permesso di soggiorno CE nei
seguenti casi:
- per motivi di studio o formazione
professionale;
- per soggiorni a titolo di
protezione temporanea o per motivi umanitari;
- per
asilo o hanno richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e
sono in attesa di una decisione;
- sono titolari
di un permesso di soggiorno di breve durata;
- i
diplomatici, i consoli, i soggetti che godono di funzioni equiparate e
i membri di rappresentanze accreditate presso organizzazioni
internazionali di carattere universale.
Il
permesso di soggiorno CE è revocato: - se
acquisito fraudolentemente;
- in caso di
espulsione;
- quando vengono a mancare le
condizioni per il rilascio;
- in caso di assenza
dal territorio dell’Unione per un periodo di 12
mesi consecutivi;
- in caso di
ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un
altro Stato membro dell’Unione europea;
- in
caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a 6
anni
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