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Carta di soggiorno per cittadini stranieri

Dall’8 gennaio 2007, la carta di soggiorno per cittadini stranieri è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Questo tipo permesso di soggiorno è a tempo indeterminato e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni. La domanda va presentata presso gli uffici postali oppure, senza utilizzare il kit, ci si può recare presso i Comuni che offrono questo servizio o presso i Patronati.

Alla domanda è necessario allegare:

      • copia della dichiarazione dei redditi;
      • 4 fotografie formato tessera, identiche e recenti;
      • copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità;
      • un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale;
      • un alloggio idoneo;
      • non essere pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

La richiesta può essere presentata anche per il coniuge, i figli minori e, se a carico, per i figli maggiorenni e per i propri genitori. In questo caso, ai familiari verrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

Per ottenere il permesso CE anche per i familiari, oltre ai documenti elencati sopra, è necessario:

      • avere un reddito sufficiente alla composizione del nucleo familiare. Nel caso di due o più figli, di età inferiore ai 14 anni, il reddito minimo deve essere pari al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale;
      • avere la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare. La documentazione proveniente dall’estero dovrà essere tradotta, legalizzata e validata dall’autorità consolare nel Paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero.

Con il permesso di soggiorno CE è possibile:

      • entrare in Italia senza visto;
      • svolgere attività lavorativa;
      • usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione;
      • partecipare alla vita pubblica locale.

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno CE, rilasciato da altro Stato membro, può rimanere in Italia oltre i 3 mesi, per:

      • esercitare un’attività economica come lavoratore regolare;
      • frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
      • soggiornare, dimostrando di avere sufficienti mezzi di sostentamento (reddito superiore al doppio dell’importo minimo previsto per l’esenzione della spesa sanitaria) e stipulando un’assicurazione sanitaria per l’intero periodo del soggiorno.

Divieti e revoche

Non è possibile richiedere il permesso di soggiorno CE nei seguenti casi:

      • per motivi di studio o formazione professionale;
      • per soggiorni a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari;
      • per asilo o hanno richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono in attesa di una decisione;
      • sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata;
      • i diplomatici, i consoli, i soggetti che godono di funzioni equiparate e i membri di rappresentanze accreditate presso organizzazioni internazionali di carattere universale.

Il permesso di soggiorno CE è revocato:

      • se acquisito fraudolentemente;
      • in caso di espulsione;
      • quando vengono a mancare le condizioni per il rilascio;
      • in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di 12 mesi consecutivi;
      • in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell’Unione europea;
      • in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a 6 anni