stranieri in italia
contact


stranieri in italia
novita

                    HOME
Visto
    Permesso di soggiorno
  Carta di soggiorno
   Asilo politico 
 Centri di accoglienza 
 Centri di Permanenza 
Residenza e domicilio
 Carta d'identità
  Codice fiscale
  Rinnovo del Permesso
   Scuola
    Maternità 
   Salute
   Cittadinanza
   Matrimonio
Sportello per l'immigrazione
Leggi e norme 2006-2007
19.03.2008 A Firenze il nuovo Centro di politica europea dell'immigrazione 18.03.2008 Permessi di soggiorno, un servizio on line per sapere se il documento è pronto 18.03.2008 Integrazione studenti stranieri: al via, presso la Prefettura di Treviso, i lavori del tavolo tecnico ristretto 08.03.2008 Immigrazione: il più alto potenziale di integrazione sociale nel Trentino Alto Adige, in Veneto e in Lombardia 04.03.2008 Prefettura di Treviso, avviati i lavori del tavolo tecnico ristretto per l'integrazione degli studenti stranieri

L'ingresso degli stranieri in Italia


I cittadini stranieri possono entrare sul nostro territorio per turismo, per studio, per ricongiungimento familiare e per inserirsi nel mercato del lavoro, nel rispetto dei flussi d'ingresso

L’ingresso degli stranieri provenienti dai Paesi dell’Unione Europea

È regolato dagli accordi di Schengen che hanno reso possibile la creazione di uno spazio comune di libera circolazione tra gli Stati aderenti ed eliminato i controlli alle frontiere. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno, in questo caso, è esente da visto per soggiorno non superiore a tre mesi, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio.

Per entrare in Italia da un Paese che non fa parte dell’Unione Europea

Lo straniero deve possedere un visto che autorizza l’ingresso e che deve essere applicato sul passaporto o su un altro documento di viaggio. Alcuni Stati sono esenti dall'obbligo del visto per turismo. Il visto è rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani nello stato di origine o nel Paese in cui lo straniero ha una residenza stabile.

Lo straniero che entra legalmente in Italia, entro otto giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno. Il documento avrà una motivazione identica a quella indicata nel visto.

Si può entrare in modo regolare in Italia e soggiornarvi per:

Turismo. Per entrare nel nostro Paese lo straniero deve esibire alla frontiere un passaporto valido. Questo permesso non permette di svolgere attività lavorative.

Studio. Un visto per motivi di studio può essere richiesto all’Ambasciata italiana nel Paese di residenza dello straniero. Ha validità pari al corso che si intende seguire e comunque mai superiore a un anno.

Ricongiungimento familiare. È possibile quando è richiesto da uno straniero regolarmente soggiornante, titolare di carta di soggiorno o valido permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio o per motivi religiosi, di durata non inferiore ad un anno.

flussiLavoro. Il cittadino straniero deve possedere al momento di ingresso in Italia un visto per motivi di lavoro che viene rilasciato tenendo conto delle quote dei flussi d'ingresso stabilite da decreti emanati ogni anno.

I permessi per lavoro riguardano il lavoro subordinato, il lavoro autonomo e il lavoro stagionale.

-Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino extracomunitario residente all'estero, il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, deve presentare una specifica richiesta nominativa di autorizzazione presso lo Sportello unico competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi.

-Lo straniero che intende esercitare in Italia un'attività non occasionale di lavoro autonomo, industriale, professionale, artigianale o commerciale, o intende costituire una società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l'esercizio delle singole attività.

Lo straniero già presente in Italia ad altro titolo

Può, in particolari circostanze e nell'ambito delle quote previste, svolgere un'attività lavorativa chiedendo alla Questura competente per territorio la conversione del proprio titolo di soggiorno.

-Il titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può svolgere:

attività di lavoro subordinato, dopo aver acquisito dal competente Sportello unico l'autorizzazione e ottenuta la conversione del permesso di soggiorno;

attività di lavoro autonomo, dopo la necessaria verifica dei requisiti previsti per l'ingresso dello straniero per lavoro autonomo e dopo aver ottenuto la conversione del permesso di soggiorno.

-Il titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale può svolgere attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente conversione del permesso di soggiorno, purché abbia ottenuto l'anno precedente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale e, alla scadenza, abbia fatto rientro nello Stato di provenienza.



gagner argent
Un petit besoin d'argent, gagner de l'argent rapidement avec eurobarre !
échange de liens