L'ingresso
degli stranieri in Italia
I
cittadini stranieri possono
entrare sul nostro territorio per turismo,
per studio, per ricongiungimento familiare e per inserirsi nel mercato
del lavoro, nel rispetto dei flussi d'ingresso
L’ingresso degli stranieri
provenienti dai Paesi dell’Unione Europea
È
regolato dagli accordi di Schengen che hanno reso possibile la
creazione di uno spazio comune di libera circolazione tra gli Stati
aderenti ed eliminato i controlli alle frontiere. Lo straniero titolare
di permesso di soggiorno, in questo caso, è esente da visto
per soggiorno non superiore a tre mesi, a condizione che
l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro
subordinato, lavoro autonomo o tirocinio.
Per entrare in Italia da un Paese che non fa
parte dell’Unione Europea
Lo straniero deve possedere
un visto che
autorizza l’ingresso e che deve essere applicato sul
passaporto o su un altro documento di viaggio. Alcuni Stati sono esenti
dall'obbligo del visto per turismo. Il visto è
rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani nello stato di
origine o nel Paese in cui lo straniero ha una residenza stabile.
Lo
straniero che entra legalmente in Italia,
entro otto giorni
lavorativi, dovrà richiedere il permesso di
soggiorno. Il documento avrà una motivazione
identica a quella indicata nel visto.
Si può entrare in modo regolare
in Italia e soggiornarvi per:
Turismo.
Per
entrare nel nostro Paese lo straniero deve esibire alla frontiere un
passaporto valido. Questo permesso non permette di svolgere
attività lavorative.
Studio.
Un visto per
motivi di studio può essere richiesto
all’Ambasciata italiana nel Paese di residenza dello
straniero. Ha validità pari al corso che si intende seguire
e comunque mai superiore a un anno.
Ricongiungimento
familiare.
È possibile quando è richiesto da uno straniero
regolarmente soggiornante, titolare di carta di soggiorno o valido
permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per
asilo, per studio o per motivi religiosi, di durata non inferiore ad un
anno.
Lavoro. Il
cittadino straniero
deve possedere al momento di ingresso in Italia un visto per motivi di
lavoro che viene rilasciato tenendo conto delle quote dei flussi
d'ingresso stabilite da decreti emanati ogni anno.
I
permessi per lavoro riguardano il lavoro subordinato,
il lavoro autonomo e il lavoro stagionale.
-Per
instaurare un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale
con un cittadino extracomunitario residente all'estero, il datore di
lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, deve presentare
una specifica richiesta nominativa di autorizzazione presso lo
Sportello unico competente per il luogo in cui
l'attività lavorativa dovrà effettuarsi.
-Lo
straniero che intende esercitare in Italia
un'attività non occasionale di lavoro autonomo,
industriale, professionale, artigianale o commerciale, o intende
costituire una società di capitali o di persone o accedere a
cariche societarie deve possedere i requisiti morali e professionali
richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l'esercizio delle
singole attività.
Lo straniero
già presente in Italia ad altro titolo
Può,
in particolari circostanze e nell'ambito delle quote
previste, svolgere un'attività lavorativa chiedendo
alla Questura competente per territorio la conversione del proprio
titolo di soggiorno.
-Il
titolare di un permesso di
soggiorno per motivi di studio o formazione può svolgere:
attività
di lavoro
subordinato,
dopo aver acquisito dal competente
Sportello unico l'autorizzazione e ottenuta la conversione del
permesso di soggiorno;
attività
di lavoro autonomo,
dopo la necessaria verifica dei requisiti previsti per l'ingresso dello
straniero per lavoro autonomo e dopo aver ottenuto la conversione del
permesso di soggiorno.
-Il
titolare di un permesso di
soggiorno per lavoro stagionale può svolgere
attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
con conseguente conversione del permesso di soggiorno,
purché abbia ottenuto l'anno precedente un permesso di
soggiorno per motivi di lavoro stagionale e, alla
scadenza, abbia fatto rientro nello Stato di provenienza.
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